FAQ Domanda 5

Domanda 5:
Quali condizioni devono essere adempite affinché la Commissione d’esame riconosca l’esame estero di consulente in brevetti?


L’articolo 7 della Legge sui consulenti in brevetti stabilisce che un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti è comprovata nel caso specifico. La legge prevede inoltre la possibilità di stipulare il riconoscimento su base reciproca in un accordo con uno Stato o con un’organizzazione sopranazionale. Finora non esistono tuttavia accordi in questo senso. La Commissione d’esame presume che l’esame estero sia equivalente all’esame svizzero se ha avuto per oggetto le conoscenze tecniche enumerate nell’articolo 7 lettere b-d OCBr.
Se l’esame estero non verteva su tali conoscenze tecniche specifiche, la commissione d’esame chiederà al richiedente di provare, tramite un esame di idoneità, di disporre delle necessarie conoscenze specifiche per la Svizzera.