FAQ

Domanda 1:
Il riconoscimento in Svizzera dell’esame estero è indispensabile per la mia attività di consulente in brevetti in Svizzera e, in particolare, per l’autorizzazione a rappresentare i clienti davanti all’Istituto federale della proprietà intellettuale?


No. Ogni persona, fisica o giuridica, con un domicilio di notifica in Svizzera può essere nominata mandataria presso l’Istituto federale della proprietà intellettuale. Non occorre essere ufficialmente ammessi o autorizzati neppure per prestare ai clienti servizi di consulenza in materia di brevetti.

Domanda 2:
Ho il diritto di usare in Svizzera il titolo di «consulente in brevetti europei»?


Sì, a condizione di essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti. In tal caso, la legge svizzera autorizza l’uso del titolo professionale di «consulente in brevetti europei» e dei corrispondenti titoli in tedesco, francese e inglese (art. 3 della Legge federale sui consulenti in brevetti, LCB).

Domanda 3:
A che serve allora il riconoscimento del mio esame estero di consulente in brevetti?


Il titolo professionale di «consulente in brevetti» e i corrispondenti titoli in tedesco, francese e inglese sono legalmente protetti. Chi vuole usare questo titolo in Svizzera deve, tra l’altro, aver superato l’esame federale per consulenti in brevetti o «un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti» (art. 2 lett. b LCB).

Domanda 4:
Quali sono i fondamenti legali del riconoscimento e chi ne è competente?


I fondamenti legali si trovano nella Legge federale sui consulenti in brevetti (LCB; RS 935.62), nell’Ordinanza sui consulenti in brevetti (OCBr; RS 935.621) e nel Regolamento sugli emolumenti della camera d’esame per i consulenti in brevetti (RS 935.621.31). Per i cittadini di paesi dell’Unione Europea vale inoltre l’Allegato 3 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). In particolare, è applicabile la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Il riconoscimento rientra nella competenze dell’associazione Camera d’esame, i cui compiti sono svolti dalla Commissione d’esame (art. 8 LCB in combinato disposto con l’art. 3 OCBr).

Domanda 5:
Quali condizioni devono essere adempite affinché la Commissione d’esame riconosca l’esame estero di consulente in brevetti?


L’articolo 7 della Legge sui consulenti in brevetti stabilisce che un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti è comprovata nel caso specifico. La legge prevede inoltre la possibilità di stipulare il riconoscimento su base reciproca in un accordo con uno Stato o con un’organizzazione sopranazionale. Finora non esistono tuttavia accordi in questo senso. La Commissione d’esame presume che l’esame estero sia equivalente all’esame svizzero se ha avuto per oggetto le conoscenze tecniche enumerate nell’articolo 7 lettere b-d OCBr.
Se l’esame estero non verteva su tali conoscenze tecniche specifiche, la commissione d’esame chiederà al richiedente di provare, tramite un esame di idoneità, di disporre delle necessarie conoscenze specifiche per la Svizzera.

Domanda 6:
Che documenti devo inoltrare per chiedere il riconoscimento?


La richiesta di riconoscimento dev’essere presentata per scritto e corredata di documenti che provino il superamento dell’esame estero per consulenti in brevetti con indicazione delle conoscenze tecniche oggetto d’esame. In particolare, la commissione d’esame deve poter verificare se sono stati sottoposti ad esame gli aspetti specifici per la Svizzera enumerati nell’articolo 7 lettere b-d OCBr. La tassa di CHF 200, dovuta in base all’articolo 3 del regolamento sugli emolumenti, dev’essere pagata anticipatamente (art. 4 del Regolamento sugli emolumenti). La commissione d’esame può occuparsi della richiesta soltanto una volta che la tassa è stata versata.

Domanda 7:
In che forma sarò informato sull’esito del riconoscimento?


La commissione d’esame emana una decisione scritta sul riconoscimento o meno dell’esame estero di consulente in brevetti. Qualora non siano adempiti i presupposti per il riconoscimento, la commissione d’esame chiede al richiedente se desidera sottoporsi all’esame di idoneità. In caso affermativo, essa verifica in base alla Direttiva 2005/36/CE o, rispettivamente, agli articoli 25-30 OCBr, se il candidato sia ammissibile all’esame di idoneità e emana un’ulteriore decisione in merito allo svolgimento e al contenuto dell’esame.

Domanda 8:
Come posso impugnare una decisione di non riconoscimento?


Contro le decisioni della commissione d’esame può essere interposto ricorso all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (art. 8 cpv. 3 LCB). I rimedi giuridici sono indicati nelle decisioni.

Domanda 9:
Quando avranno luogo gli esami di idoneità?


La commissione d’esame ha intenzione di coordinare gli esami di idoneità con l’esame federale per consulenti in brevetti per tener conto, tra l’altro, del ristretto numero di esaminatori disponibili. I primi esami di idoneità sono previsti per il 2013, contemporaneamente con l’esame federale per consulenti in brevetti.

Domanda 10:
Quanto dura la procedura di riconoscimento?


Normalmente l’esame della richiesta dura al massimo tre mesi a decorrere dall’inoltro della documentazione completa.